Con la Legge Delega per Riforma Fiscale (L. 111/2023) il Legislatore si è posto l’ambizioso obiettivo di modificare radicalmente il nostro sistema fiscale, attuando la riforma per gradi tramite l’introduzione di vari Decreti Legislativi.
Dal decreto sulla razionalizzazione delle aliquote di tassazione a quello sull’accertamento, dalla riforma delle sanzioni all’introduzione del Concordato Preventivo Biennale di cui si è già parlato in un altro articolo.
Insomma, le novità sono moltissime e, proprio per tal motivo, in questa serie di articoli dedicati all’attuazione della Riforma Fiscale andremo a vedere le modifiche più importanti.
Nel presente articolo ci concentriamo sulle STP, descrivendone le caratteristiche principali e l’impatto della Riforma Fiscale su questo particolare tipo di società.

DI COSA SI TRATTA?
L’art. 10, L. 183/2011 e il successivo decreto attuativo D.M. 34/2013 hanno introdotto e disciplinato la possibilità di svolgere l’attività professionale in forma societaria tramite le società tra professionisti (STP).
È stata una riforma epocale perché prima di allora i professionisti potevano esercitare la propria attività solo in forma individuale o associata (si pensi allo Studio Associato).
Quindi, le STP svolgono attività professionale tramite i professionisti che le compongono.
CHE TIPO DI SOCIETA’ E’?
Le STP vengono costituite tramite uno dei modelli di società previsti dall’ordinamento (S.a.s., S.r.l., S.p.a., etc.) e mantengono le caratteristiche proprie del tipo di società scelto.
La particolarità è che le STP esercitano in maniera esclusiva l’attività professionale di riferimento e sono iscritte in una sezione speciale sia del Registro delle Imprese (come tutte le società) sia dell’Ordine professionale di appartenenza (come tutti i professionisti).
In buona sostanza, le STP sono un ibrido tra società commerciale e professionista.
I SOCI
Quanto ai soci, non ci sono limitazioni sul numero minimo (salvo per le STP cooperative), ma solo sulla tipologia.
Infatti, la STP può esser composta da soli soci professionisti o, in alternativa, può avere la seguente composizione sociale:
- soci iscritti all’albo professionale che rappresentino almeno i 2/3 della compagine sociale e del capitale sociale in sede di diritto di voto;
- soci non professionisti (soci per prestazioni tecniche e soci per finalità d’investimento) per il restante 1/3.
Se viene meno tale condizione, la società si scioglie decorsi 6 mesi da allora.
Per quanto riguarda l’amministrazione non vi sono previsioni in merito e, pertanto, la STP può essere amministrata anche da soggetti non professionisti.
SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Solo i soci professionisti possono svolgere l’attività professionale e l’incarico, seppur affidato alla STP, viene svolto dal singolo professionista che mantiene la responsabilità professionale.
Il cliente, nel momento in cui si rivolge all’STP, ha diritto a ricevere le seguenti informazioni relative:
- al proprio diritto di chiedere che l’esecuzione della prestazione sia svolta da un professionista da lui scelto; a tal fine riceverà l’elenco di tutti i soci dell’STP con indicazione delle relative qualifiche o titoli dei soci professionisti;
- alla possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio professionista;
- all’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra cliente e STP.
Tali adempimenti e la scelta del professionista individuato dal cliente devono risultare da atto scritto.

RESPONSABILITA’ CIVILE
Sia la STP sia il professionista che esegue l’incarico, in caso di inadempimento, incorrono in responsabilità contrattuale nei confronti del Cliente, con possibilità per la STP di rivalersi sul socio che materialmente ha commesso il danno.
Inoltre, la STP ha l’obbligo di stipulare polizza relativa alla responsabilità civile per danni da commessi dai soci professionisti nei confronti dei clienti.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Per quanto riguarda l’ambito disciplinare, pur restando ferma la responsabilità del socio professionista che ha commesso l’illecito deontologico, ne risponderà anche la STP se l’illecito deriva da direttive della società.
Qualora invece l’illecito sia compiuto dal professionista autonomamente, nessuna responsabilità disciplinare potrà esser contestata alla STP.
INCOMPATIBILITA’
Quanto al regime delle incompatibilità a ricoprire la posizione di soci di STP, occorre distinguere:
- il socio professionista, oltre alle incompatibilità tipiche della propria professione, non può partecipare a due STP ma può esercitare la propria professione anche in forma individuale e, nel caso in cui la STP venga sospesa, può continuare a svolgere la propria attività individualmente;
- il socio investitore deve avere requisiti onorabilità per iscrizione albo professionale a cui è iscritta la STP, non avere subito condanne definitive con pena superiore a 2 anni di reclusione per reato non colposo (salvo riabilitazione) e non esser stato cancellato dall’albo per motivi disciplinari;
- quanto al socio per prestazioni tecniche invece non vi è alcuna disposizione in merito.
PARTICOLARITA’
Di seguito alcune importanti particolarità del regime delle STP:
- come anche per lo Studio Associato, il credito dell’STP nell’ambito delle procedure della crisi e dell’insolvenza può avere natura privilegiata solo se viene fornita la rigorosa prova che la prestazione sia stata svolta in via prevalente o esclusiva da un singolo professionista socio.
- le STP non sono soggette alle procedure concorsuali riservate agli imprenditori con conseguente esclusione dalla liquidazione giudiziale.
- In caso di STP di capitali vi è divieto di distribuire utili prima dell’approvazione del bilancio e della decisione sulla relativa distribuzione.
- le STP sono escluse dal regime di applicazione ISA.
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la STP produce sempre reddito d’impresa poiché prevale la veste giuridica di società commerciale, che dà luogo a reddito d’impresa, rispetto all’oggetto dell’Ente ovvero lo svolgimento dell’attività professionale, che darebbe luogo a reddito autonomo (risp. n. 107/2018 e risp. n. 128/2018).
SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA)
La Società tra Avvocati (STA), pur condividendo molti elementi con le STP, è disciplinata dall’art. 4-bis L. 247/2012 che è norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 10 L. 183/2011.
Le principali differenze tra STA e le STP sono le seguenti:
- Nelle STA la maggioranza dell’organo gestorio deve essere composta per 2/3 da soci avvocati, mentre nelle STP nulla viene detto circa l’organo gestorio.
- Un avvocato può partecipare a più STA, contrariamente a quanto avviene per un socio professionista di una STP.
SOCIETA’ MULTIDISCIPLINARI
Le Società tra Professionisti Multidisciplinari seguono anch’esse le medesime regole delle STP con alcune differenze dovute alla natura multidisciplinare della società.
In particolare:
- In una STP multidisciplinare l’oggetto sociale non può mai prevedere l’esercizio dell’attività forense e l’avvocato che partecipa a STP (e non a STA) può essere solo socio di capitale.
- Per ogni attività professionale inserita nell’oggetto sociale vi deve essere almeno un socio professionista iscritto al relativo albo.
- La STP Multidisciplinare viene iscritta nell’albo professionale dell’attività indicata nello Statuto come prevalente: se non c’è prevalenza di una professione, la STP Multidisciplinare deve essere iscritta in tutti gli albi professionali dei soci.

TRASFORMAZIONE E CONFERIMENTO DI STUDIO ASSOCIATO IN STP (PRIMA DELLA RIFORMA)
Ancora oggi molto spesso i professionisti sono aggregati tra loro tramite Studi Associati ma, nel caso in cui si volesse trasformare o conferire lo Studio Associato in STP, occorre analizzarne gli aspetti fiscali.
Prima della riforma fiscale, l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 107/2018) riteneva che nel caso di trasformazione o conferimento di Studio Associato in STP si applicasse l’art. 171 TUIR (trasformazione eterogenea) in base al quale la trasformazione da ente non commerciale in società soggetta a IRES comporta il passaggio dei beni in regime d’impresa con conseguente emersione di eventuali plusvalenze.
Per lo Studio Associato, che produce reddito autonomo, ciò significava l’assoggettamento a tassazione sia delle plusvalenze su beni strumentali (computer, stampanti, etc.) ex art. 54 TUIR sia del valore normale dei beni non strumentali (es. clientela, crediti, etc.) ex art. 9 TUIR.
Quanto detto vale anche per l’ipotesi di conferimento che, ai sensi dell’art. 9 TUIR, è equiparato alla cessione a titolo oneroso.
Di conseguenza, sia il conferimento che la trasformazione di uno Studio Associato in una STP comportavano effetti fiscali significativi.
LA RIFORMA FISCALE
In attuazione della Legge Delega sulla riforma fiscale, il D.Lgs 192/2024 ha introdotto il nuovo articolo 177-bis TUIR che prevede la neutralità fiscale di conferimenti, trasformazioni e ogni altra operazione straordinaria relative a STP e Studi Associati.
Pertanto, non si verificano più plusvalenze su beni materiali strumentali (ad es. computer, stampanti) né valore pieno di realizzo sui beni immateriali (es. clientela): il conferimento o la trasformazione di Studio Associato in STP avviene senza alcuna imposizione di tali assets.
Naturalmente, perché si applichi la neutralità fiscale è necessario che chi conferisce/trasforma lo Studio Associato ottenga partecipazioni nella STP del medesimo valore fiscale degli assets conferiti/trasformati: in maniera speculare la STP subentra nelle posizioni fiscali dello Studio Associato.
Dopo anni di forti critiche al sistema ante-riforma e di richieste di revisionare la normativa in materia, si è quindi finalmente giunti alla tanto desiderata neutralità fiscale per le riorganizzazioni di Studi Associati in STP.